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È il 20 luglio 2010 a Bari, sono le ore 20, vi sono circa 30 gradi. Un cittadino contatta gli agenti di Polizia municipale riferendo loro della presenza sulla strada di un’autovettura Fiat 600: a bordo c’è un cane, solo, di razza Beagle, che abbaia da ore e mostra visibilmente di patire il caldo.

Attorno alla vettura si forma un capannello di persone che tenta, attraverso la fessura del finestrino, abbassato di circa 5 centimetri, di portare acqua al cane.

I proprietari dell’auto giungono alle 20.45 ed, indifferenti agli agenti ed alle persone presenti, aprono l’auto, vi salgono a bordo e, solo dopo molte insistenze, rilasciano le loro generalità agli ufficiali. Ai fatti segue un processo all’esito del quale, il 25.03.2013, il Tribunale di Bari condanna i proprietari del cane alla pena di 1.100,00 euro di ammenda ciascuno per aver violato gli articoli 727 c.p. (abbandono di animali) e 651 c.p. (rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale). I condannati propongono ricorso eccependo quanto segue:

  • Doveva essere applicata solamente una sanzione amministrativa poichè i fatti oggetto di causa sono regolati dall’ordinanza sindacale n. 2194/1998 del comune di Bari (punisce gli stessi comportamenti di cui all’art. 727c.p.), norma speciale e quindi prevalente.
  • Non è stata provata la sofferenza grave dell’animale: la circostanza è stata riferita dagli agenti e dai cittadini presenti, senza accertamento da parte di un veterinario. E’ possibile che il cane abbaiasse solamente poichè spaventato dalla gente. I finestrini erano abbassati a sufficienza perchè il cane non soffrisse.
  • Tra l’arrivo degli agenti e l’esibizione dei documenti di identità son passati meno di 15 minuti, un lasso di tempo non sufficiente a far scattare le previsioni di cui all’art. 651 c.p..
  • Non è dimostrata la volontarietà (necessaria per la configurazione del reato) dei proprietari del cane di commettere i reati loro ascritti.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso, così ragiona:

  • L’ordinanza sindacale evocata non risulta allegata al ricorso e nemmeno risulta altrimenti rinvenibile. Nemmeno è dato sapere se fosse in vigore all’epoca dei fatti ovvero al momento in cui la Corte decide sul ricorso. Comunque sia, nel concorso tra illecito amministrativo e penale, prevale quest’ultimo ai sensi dell’art. 9 L. 689/81.
  • La sofferenza grave del cane era agevolmente intuibile già con il senso comune, senza quindi che fossero necessari visite specialistiche. Nulla anche l’eccezione sull’abbassamento del finestrino: senza adeguata aerazione (naturale o artificiale), la temperatura interna all’abitacolo aumenta in maniera esponenziale rispetto a quella esterna. La Corte richiama in punto drammatici casi di cronaca che hanno coinvolto tanto esseri umani quanto animali. Peraltro, continua la Corte, sul cruscotto stava scritto che l’auto era stata parcheggiata alle 18.34, gli agenti sono giunti alle 20.45 ed era il 20 luglio, nel sud Italia. 
  • Era nella logica delle cose che al sopraggiungere dei proprietari del veicolo ne seguisse la loro identificazione da parte degli agenti, poichè attribuzione istituzionale di quest’ultimi. L’agente, precisa la Corte, esercita le proprie funzioni non solo nel compimento di atti formali bensì anche nell’espletamento di tutti i compiti che rientrano nelle mansioni e prerogative del corpo.
  • Ai limiti dell’inammissibilità l’eccezione sulla mancanza dell’elemento soggettivo (volontarietà di commettere il fatto). I fatti pacificamente raccontano che una volta giunti all’autovettura i proprietari han mostrato una completa indifferenza, sia per la situazione sia per la sofferenza dell’animale. Anzi, i proprietari hanno mostrato tracotanza tanto che all’invito degli agenti a mostratre i documenti identificativi, avevano risposto con “poco edificanti esternazioni”. Infine, si segnala che gli agenti avevano dovuto fare intervenire, vista la tenacia e la volontarietà del comportamento degli imputati, il loro capitano, per quanto l’episodio fosse modesto.

Per tutti questi motivi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così in Cass. Pen. N. 14250/2015, presidente Squassoni Claudia, relatore Mulliri Guicla, udienza del 16.12.2014

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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