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Siamo a Como. Due coniugi decidono di separarsi consensualmente. Depositano dunque l'apposito ricorso in Tribunale dando atto di non avere prole, di non avere beni in comune e di essere entrambi economicamente autosufficienti. Ma questi hanno un cane.

I coniugi infatti danno atto di possedere un animale domestico, un cane, sicché nel ricorso stendono nel dettaglio le condizioni economiche e relazionali alle quali entrambi, una volta definitivamente separati, dovranno attenersi affinché l'animale possa serenamente continuare la propria esistenza. 

In sede di separazione e di divorzio è facoltà dei coniugi stabilire di comune accordo le condizioni con cui regolare per il futuro i propri rapporti. Incidendo su diritti soggettivi, l’atto nel quale il consenso si realizza ha natura negoziale ed in tale contesto spetta al Tribunale, con decreto, stabilire se le coniugali condizioni d’accordo siano compatibili rispetto alle norme inderogabili ed ai principi di ordine pubblico ovvero se, per l’ipotesi in cui vi siano figli minori, ne venga rispettato l’interesse in termini di affidamento e di mantenimento. 

Nel ricorso i coniugi avevano indicato nel dettaglio la suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, le modalità ed i tempi con cui avrebbero potuto e dovuto frequentarlo nonché a chi, fra di loro, ne spettasse la responsabilità. 

Il Tribunale rileva che nessuna norma osta all’inserimento in atti delle condizioni relative alle spese di mantenimento e di cura del cane, dal momento che si tratta di spese del tutto assimilabili a quelle per beni o servizi di interesse familiare.  

Sotto il profilo delle condizioni relative al rapporto con l’animale, il Tribunale svolge tuttavia un interessante ragionamento. Il Tribunale rileva che i coniugi, nello stabilire le condizioni di rapporto con il cane, hanno usato in atti clausole che, anche sotto il profilo terminologico, ricalcano quelle generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori. Al Giudice l’uso di tale terminologia applicata alla regolazione dei rapporti con un animale pare, testualmente, “una caduta di stile sul piano culturale”. Il Tribunale aggiunge tuttavia che si tratta di un animale di affezione e/o di compagnia (lo dice la convenzione di Strasburgo 13.11.1987 nonché la Legge 20.7.2006 Regione Lombardia, dice il Tribunale di Como), quindi di particolare interesse per i coniugi, che risulta meritevole di tutela poiché non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale bensì, ai sensi dell’art. 1174 c.c., vive anche in quella affettiva. 

In caso di contrasto tra i coniugi sulle modalità di assegnazione degli animali di affezione, il Tribunale, sulla base delle norme esistenti, non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione dell’animale ad uno o all’altro dei coniugi, né della relazione con gli stessi. Nel caso di specie i coniugi hanno liberamente deciso a quali condizioni regolare il loro rapporto con il cane e, quindi, il solo compito del Giudice è quello di verificare la sussistenza dei presupposti (quelli sopra richiamati) dell’omologazione. Appurato che quet’ultimi ricorrono, il Tribunale per il futuro (divorzio o modifica delle condizioni di separazione) invita i coniugi a regolare i loro rapporti con l’animale in via stragiudiziale, quindi non in atti.

All’esito di cotanto ragionamento il Tribunale conclude dunque che gli accordi coniugali riguardanti il cane non urtano alcuna norma cogente né alcun principio di ordine pubblico e, per conseguenza,  le condizioni di separazione consensuale stilate dai coniugi vengono omologate. Così si è deciso in Como, in camera di consiglio, il 3 febbraio 2016, presidente relatore ed estensore dott.ssa Montanari. 

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo.

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