ATTENZIONE: Copia a scopo dimostrativo, alcuni elementi potrebbero non funzionare.

Siamo in provincia di Trieste, nel dicembre del 2013. Un uomo viene fermato in stato di ebbrezza alla guida della propria autovettura. Al processo che ne segue il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza del 26 aprile 2014, dichiara il fermato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver cagionato un incidente. 

Nello specifico un tamponamento tra due auto - causato dall’imputato in fase di svolta - con urto dello spigolo anteriore destro dell’una con lo spigolo posteriore sinistro dell’altra.

Il tasso alcolemico dell’uomo era risultato pari a 1,86 g/l al primo accertamento e 1,74 g/l al secondo. All’imputato veniva comminata la pena di giustizia, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione. La patente veniva sospesa per un anno e veniva altresì disposta la confisca dell’autoveicolo.

Il Procuratore generale della Repubblica di Trieste proponeva ricorso avvero la sentenza. Ciò che rileva in questa sede è il motivo del ricorso del procuratore: quest’ultimo infatti affermava che, essendosi verificato un sinistro, nei confronti dell’imputato non avrebbe dovuto essere disposta la sospensione bensì la revoca della patente (anche perchè il tasso alcolemico era superiore a 1,5 g/l), tenuto conto del disposto dell’art. 186 comma 2 bis cds. Il difensore dell’imputato precisava che la revoca della patente può disporsi quando il fermato provoca l’incidente (quando quindi sussiste un nesso di causalità tra la condotta dell’uomo alla guida e la causazione del sinistro)  e non quando ne sia semplicemente coinvolto. Aggiungeva che il verbale redatto dagli agenti intervenuti parlava di mero coinvolgimento dell’imputato nel sinistro. Concludeva quindi per l’insussistenza dell’aggravante stante la lieve entità del fatto.

La Corte di Cassazione, esaminati i motivi di ricorso precisava in primis che la revoca della patente deve essere disposta quando il tasso alcolemico supera la soglia di 1,5 g/l ed il soggetto alla guida cagiona un incidente. La Corte aggiungeva poi che l’aggravante dell’aver provocato un incidente va intesa “come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”. Concludeva dunque la Corte per la sussistenza dell’aggravante nel caso di specie, con ciò ritenendo che il mero tamponamento fosse circostanza sufficiente (e quindi fatto non fatto di particolare tenuità) a far scattare l’aggravante dell’aver provocato un incidente, sicché la relativa norma deve intendersi in senso ampio,  ricomprendendosi qualsiasi collisione tra auto, a prescindere dunque dalla sussistenza di gravi danni alle auto o di lesioni ai soggetti coinvolti nel sinistro.

 

Rubrica a cura dell'avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Tutti i diritti riservati © 

WEB TV