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aeroportoCapita talvolta che l’aereo con il quale dobbiamo volare parta in ritardo, costringendoci ad una lunga attesa in aeroporto. In situazioni di questo genere è naturale domandarsi se ed in quale modo si possa essere tutelati. Nell’ambito della comunità europea esiste un regolamento, il CE n. 261/2004 del 2 febbraio 2004 che regola espressamente queste situazioni (negato imbarco, ritardo prolungato del volo e cancellazione).

Ai sensi dell’art. 3, il regolamento si applica ai seguenti passeggeri:

  • Quelli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro.
  • Quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro qualora il vettore aereo operante sia comunitario, e sempre che i suddetti passeggeri non abbiano ricevuto in beneficio una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione.

Quali sono i casi in cui scatta la tutela del passeggero? Ai sensi dell’art. 6 del regolamento sopra citato sono i seguenti:

  • Il volo subisce un ritardo uguale o superiore alle due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km.
  • Il volo subisce un ritardo uguale o superiore a tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte comprese tra 1500 e 3000 km, oppure uguale o superiore a quattro ore per tutte le altre tratte aeree.

In tali casi la compagnia aerea è anzitutto tenuta a prestare assistenza gratuita ai passeggeri oltre che a garantirgli pasti e bevande, chiamate telefoniche o messaggi tramite posta elettronica, fax o telefax.

Differente è il caso in cui il ritardo sia uguale o superiore alle cinque ore. In questo caso deve essere garantita al passeggero la possibilità di scegliere, comunque nel termine massimo di sette giorni, tra il rimborso del prezzo pagato per il volo (per il caso quest’ultimo sia divenuto inutile per il passeggero) ed un volo di ritorno, da effettuarsi non appena possibile, verso il punto di partenza iniziale.

Nell’ipotesi in cui il volo sia rinviato di un intero giorno, la compagnia deve invece attivarsi per trovare al passeggero una sistemazione in albergo oltre che per garantirgli (sempre con costi a carico del vettore), il trasporto tra il luogo di pernottamento e l’aeroporto.

Si deve comunque tenere in considerazione il limite delle tre ore di ritardo. Nel caso infatti il ritardo superi (o sia uguale) alle tre ore, il passeggero ha diritto ad una compensazione economica ex art. 7 del regolamento in parola. La compensazione opera in questi termini:

  • 250 euro per le tratte fino a 1500 km.
  • 400 km per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le tratte tutte comprese tra 1500 km e 2500 km.
  • 600 euro per le altre tratte, ovvero quelle non riconducibili alle due ipotesi che precedono.

La compagnia aerea, è opportuno precisarlo, ha facoltà di intervento di circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo: lo prevede espressamente il regolamento CE. Nel novero delle circostanze eccezionali, tanto per chiarire la definizione, si vanno elencate, tra le altre, le condizioni meteorologiche incompatibili con il volo, gli scioperi, le mancanze che possano comportare conseguenze sotto un profilo di sicurezza.

Infine, è opportuno precisare che è onere delle compagnie informare i passeggeri in merito ai diritti, irrinunciabili ed inderogabili, loro spettanti. Eventuale clausole nel regolamento di volo del vettore che limitino questi diritti sono da considerarsi nulle. Ogni violazione del regolamento CE n. 261/2004 da parte della compagnia di volo è infatti passibile di sanzione a seguito di accertamento da parte ell’ENAC.

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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