È comune convinzione che parlare al cellulare mentre ci si trova alla guida dell’auto comporti la perdita di punti della patente. Si tratta d’una convinzione certo corretta per la quale tuttavia sussistono alcune eccezioni. Dell'argomento si è recentemente occupato il Giudice di Pace di Perugia con la sentenza n. 507/2014.
Nel caso specifico, una donna era stata per l'appunto sorpresa alla guida della propria autovettura mentre parlava al cellulare. Una volta fermata, la donna aveva spiegato agli agenti di aver risposto ad una telefonata d'urgenza proveniente dalla clinica ove era ricoverata l'anziana nonna, le cui condizioni di salute erano notevolmente peggiorate. La donna aveva poi svolto pari argomentazioni una volta in giudizio, sede in cui aveva richiamato l'art. 4 della legge 689/1981 in tema di cause di esclusione della responsabilità.
L'articolo citato così recita: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine".
Ovviamente la donna si riferiva al passaggio relativo allo stato di necessità, situazione nella quale affermava di essersi trovata quando aveva risposto al telefono. Ed in tal senso la donna aveva poi richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa all'art. 54 del codice penale, a mente del cui primo comma "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo".
Aveva poi affermato la donna che la sua presenza era stata urgentemente richiesta, da parte della clinica, dall'altra parte della città proprio in ragione dello stato di salute della nonna. Infine, a sostegno delle proprie argomentazioni, la donna aveva naturalmente prodotto la certificazione medica attestante quanto dedotto in giudizio. Il Giudice di Pace di Perugia, tenute in debita considerazione le deduzioni della donna, e richiamati i requisiti richiesti ex art 54 c.p. (pericolo imminente, pericolo non evitabile tramite differenti condotte, pericolo non causato dal soggetto agente, condotta illecita comunque proporzionata al pericolo al quale si reagisce) per l'esclusione di responsabilità ha infine disposto l'annullamento della sanzione amministrativa inflitta alla conducente.
Rubrica a cura dell'avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tutti i diritti riservati ©