ATTENZIONE: Copia a scopo dimostrativo, alcuni elementi potrebbero non funzionare.

La vicenda di questa settimana è alquanto curiosa e riguarda una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 25517 del 17.06.2015). Un uomo infatti si era rivolto ad un altro soggetto dicendogli queste testuali parole: "sono più intelligente di te". La dichiarazione, di per sé tutto sommato comune, ha avuto un lungo ed inaspettato seguito giudiziale. 

L’uomo cui infatti la dichiarazione è stata rivolta ha ritenuto che le predette parole fossero offensive e, per conseguenza, ha sporto denuncia querela nei confronti del dichiarante.

La singolarità della vicenda sta nel fatto che nei primi due gradi di giudizio (Giudice di Pace e Tribunale) le accuse del querelante hanno trovato accoglimento tanto che l’imputato era stato condannato alla pena di 440,00 euro di multa ed al risarcimento di 1.000,00 euro per i reati ex art 612, comma 1, c.p. (minaccia) e 594 c.p. (Ingiuria).

Il fatto si era verificato nel corso di un’accesa discussione in occasione della quale l’imputato si era rivolto al querelante rivolgendogli le testuali seguenti parole: "Io sono più intelligente di te" e "non finisce qui, ti querelo… quando smonto dal servizio ti aspetto fuori".

Ebbene, per la Corte di Cassazione, con riferimento al reato di ingiuria, è da ritenersi illogica l’affermazione di responsabilità basata sulla natura offensiva dell’onore personale e professionale della persona offesa dalle espressioni pronunciate dall’imputato.

Alle stesse conclusioni, in ordine alla mancata rilevanza penale delle parole pronunciate dall’imputato, perviene la Corte anche con riferimento all’imputazione ex art. 612 c.p., ovvero per la frase "non finisce qui, ti querelo… quando smonto dal servizio ti aspetto fuori". In tal caso, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, l’espressione, dice la Corte, non può avere carattere minatorio, dal momento che per la sua sostanziale genericità non si caratterizza "per la prospettazione di un concreto male futuro, il cui avverarsi dipenda dalla volontà dell'agente".

Tale dichiarazione, ha evidenziato la Corte, non può ritenersi "di per sé e non accompagnata da altri significativi comportamenti, idonea ad incutere timore nel soggetto passivo proprio per l'assenza di prospettazione di un qualunque male ingiusto non deducibile neanche dalla situazione contingente".

In conclusione, quindi, non sussistono dubbi sull’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio "per insussistenza dei fatti".

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

Per pareri, richieste ed informazioni potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

WEB TV