Alla fine anche l’Italia si allinea alle altre nazioni europee. Ormai ovunque in Europa i termini per addivenire alla separazione prima ed al divorzio poi tra coniugi son stati da tempo notevolmente ridotti. Non così in Italia ove tutti i tentativi (con eccezione delle modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987) a più riprese effettuati negli anni son sistematicamente naufragati sull’assunto che un provvedimento di tal natura avrebbe leso la famiglia e la sua integrità. Ieri, tuttavia, la camera ha definitivamente approvato il "divorzio breve", ovvero le modifiche alla legge n. 898 del 1970.
Per la definitiva entrata in vigore della Legge basterà ora attendere, ma si tratta di un passaggio meramente formale, la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale. Già nei mesi scorsi si era assistito all’introduzione di misure tese a velocizzare e semplificare i procedimenti di separazione e divorzio, vale a dire la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio innanzi al Sindaco (di tale ultima ipotesi ci siamo lungamente e dettagliatamente occupati in altro numero della presente rubrica, cui vi rimandiamo).
Ma cosa accadrà con il divorzio breve? E’ presto spiegato. Sino ad oggi i coniugi, per poter avviare la pratica di divorzio, dovevano attendere il decorso di ben tre anni dalla data di separazione, ovvero dalla data in cui, in sede di udienza presidenziale, la separazione veniva dichiarata con sentenza.
I tre anni, un termine oltre modo lungo e certo non in linea con i cambiamenti sociali in atto a livello familiare, avevano portato a conseguenze talvolta grottesche, ovvero ad un "turismo delle separazioni e dei divorzi", con coppie che, pur di sentire accertata la fine della loro unione, aggiravano la normativa italiana separandosi e divorziando in tempi brevi, grazie a normative favorevoli, in altre nazioni europee (emblematico, in tal senso, il flusso turistico italiano verso la Romania), per poi chiedere, legittimamente, il riconoscimento dei relativi provvedimenti in Italia.
Il divorzio breve prevede ora, a prescindere o meno dalla presenza di figli, che i coniugi possano divorziare dopo soli sei mesi dalla separazione ove quest’ultima abbia natura consensuale (ed anche per il caso in cui la separazione avesse inizialmente natura contenziosa). Il termine per chiedere il divorzio, sempre a prescindere dalla presenza di figli, sale invece a dodici mesi dalla separazione ove quest’ultima abbia natura giudiziale.
E’ importante precisare che tali termini sono applicabili sin da ora rispetto alle separazioni già dichiarate prima d’oggi: rispetto a quest’ultime è quindi già ora possibile avviare la pratica di divorzio nel caso in cui siano già decorsi, sulla base della distinzione sopra precisata, sei oppure dodici mesi.
Ulteriore importante precisazione è che la comunione dei coniugi viene ora dichiarata già al momento in cui i medesimi, in sede di udienza presidenziale, vengono autorizzati a vivere separati (per le separazioni giudiziali), ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato per le separazioni consensuali.
Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo
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