ATTENZIONE: Copia a scopo dimostrativo, alcuni elementi potrebbero non funzionare.

E’ una sera del novembre 2010 quando, nella rinascimentale Firenze, un uomo ed un cane escono di casa per fare due passi in centro. Nel corso della piacevole camminata l’animale sente il bisogno di orinare, sicchè l’uomo gli permette di alzare la gamba e di espletare il bisogno schizzando - ahinoi - il muro di un edificio di dichiarato valore storico architettonico.

Un terzo uomo, il proprietario dell’edificio inumidito, denuncia il fatto all’autorità, chiedendo la condanna del padrone dell’animale sulla base del reato previsto e punito dall’art. 639, 2° comma, c.p. (deturpamento ed imbrattamento di cose altrui).

Ne segue un procedimento nel quale il padrone dell’animale viene condannato in primo grado ed assolto in appello. Si giunge dunque in Cassazione. I fatti, concordano le parti, sono pacifici: se è vero che il cane ha orinato sul muro dell’edifico, è anche vero che il padrone ha poi utilizzato una bottiglietta d’acqua per pulire la superficie del palazzo.

La Cassazione affronta la questione evidenziando l’esistenza di una forte contrapposizione tra la legittima tutela dei beni di proprietà e la posizione di chi accompagna animali da compagnia sulla pubblica via: interessi ed esigenze che, sottolinea la Corte, appaiono inseriti in una complessa situazione nella quale concorrono elementi quali la convivenza, il rispetto civile, la tolleranza e, purtroppo, il malcostume. Ma veniamo alla pronuncia. Ad avviso della Corte,  l’imbrattamento si è senz’altro verificato, non potendosi considerare esimenti la temporaneità ovvero la superficialità del danno.

Tuttavia, perché il reato sussista, è altresì necessario accertare se il padrone dell’animale abbia agito volontariamente o meno, così come se, in qualche modo, debba aver previsto la possibilità che il cane potesse imbrattare il muro. Dopo lungo e complesso ragionamento, la Corte ha così statuito:

  • E’ innegabile (il padrone, in altre parole, non può non sapere) che, se condotto sulla pubblica via, un cane può imbrattare una proprietà pubblica o privata;
  • E’ innegabile che non è prevedibile il momento in cui il cane dovrà espletare il bisogno, il quale, peraltro, nemmeno potrà essere impedito;
  • E’ innegabile, soprattutto laddove si considerino le grandi città, che gli animali di compagnia, salvo casi specifici, non espletano i bisogni all’interno di appartamenti ovvero di altri luoghi di privata dimora

Ciò posto, conclude la Corte che il padrone, perché il suo comportamento possa ritenersi corretto, deve agire al fine di ridurre il più possibile il rischio (prevedibile ma non evitabile) che l’animale possa sporcare i beni di proprietà di terzi. Il padrone dell’animale è quindi tenuto ad un corretto governo del rischio, che può essere garantito vigilando attentamente sui comportamenti dell’animale, limitandone la libertà di movimento ovvero osservando un comportamento che induca il cane a desistere - quanto meno nell’immediatezza - dall’azione.

Con riguardo ai fatti di Firenze, la Corte (sentenza n. 7082/2015) ha infine ritenuto che il padrone avesse si malgovernato il rischio a causa di disattenzione, sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale ma che, al tempo stesso, correttamente ed immediatamente, si fosse attivato per ripulire  il palazzo con una bottiglietta d’acqua: elemento, quest’ultimo, decisivo per ritenere insussistente, in capo all’imputato, l’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 639 c.p. Il padrone del cane è quindi stato assolto.

Morale della favola: perché il cane possa essere considerato il miglior amico dell’uomo, è necessario che l’uomo dimostri d’essere il miglior amico del cane.

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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