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Nella rubrica "Giovedì con l'avvocato" un tema scottante: su spunto di una nostra lettrice vi proponiamo un'analisi fatta dal nostro avvocato di fiducia Stefano Savoldelli sulla possibilità di separarsi o divorziarsi senza l'assistenza legale.

 

 

 

Buongiorno Avvocato,

su di una rivista ho letto che da poco tempo esisterebbe la  possibilità per i coniugi di separarsi o divorziare senza ricorrere ad un avvocato. Se non ho capito male, è possibile rivolgersi, a costi contenuti, ad un ufficiale comunale. Potrebbe spiegarmi cosa prevede la legge e come ci si dovrebbe comportare nel caso specifico?

Grazie. Laura R.

 

Gentile Laura,

il procedimento cui lei si riferisce è stato recentemente introdotto con la legge  n.162 del 10 novembre 2014 che regola, purché su base consensuale, la separazione ed il divorzio dei coniugi nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già in essere.

Il procedimento si svolge innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile. La presenza di un avvocato è facoltativa, sicchè l’intero procedimento può essere affrontato dai coniugi in assenza del professionista. I coniugi possono alternativamente rivolgersi sia al comune di residenza di uno di loro oppure al comune ove è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Non si può ricorrere a tale procedimento  in presenza di figli minori oppure di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti.

Nella pratica, i coniugi non debbono far altro che recarsi dall’ufficiale civile e riferire le loro volontà. L’ufficiale chiederà ad entrambi i coniugi un’adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli ovvero delle loro condizioni. L’accordo riferito all’ufficiale civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo l’accordo non può avere ad oggetto l’uso della casa coniugale, così come qualunque altra utilità economica tra coniugi). L’atto è redatto immediatamente dopo le dichiarazioni dei coniugi. Se vi è intervento di un avvocato (che ripetiamo essere facoltativo), l’ufficiale di stato civile dovrà darne atto nell’atto che recepisce l’accordo dei coniugi. Una volta redatto l’atto, l’ufficiale invita (invito che deve risultare nel verbale) i coniugi a ripresentarsi innanzi a lui una seconda volta, non prima che siano trascorsi trenta giorni, per la conferma dell’accordo. Nei trenta giorni l’ufficiale controllerà la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi. In questo lasso di tempo, i coniugi possono decidere di rinunciare all’accordo (diritto di ripensamento), ma solo per il caso di separazione e divorzio e non per il caso di modifica delle condizioni di separazione e divorzio già in essere. Se poi i coniugi (o anche solo uno di essi) non si presentano al secondo incontro, allora l’accordo non viene recepito.

L’accordo definito innanzi all’ufficiale di stato civile ha il medesimo valore dei provvedimenti che definiscono in sede giudiziale gli accordi tra coniugi. E’ opportuno precisare che, in caso di separazione, i tre anni necessari per addivenire al divorzio decorrono dalla data di primo incontro (e non dal secondo) innanzi all’ufficiale civile.

Un’ultima importante precisazione: il costo dell’intera procedura è di euro 16,00 (sedici/00), ovvero il costo, da versare in contanti, della marca da bollo che l’ufficiale richiede al momento (quindi al secondo incontro) della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo. Non vi sono altri costi, eccetto per il caso in cui i coniugi scelgano di farsi assistere da un legale (assistenza, lo si ripete nuovamente, comunque facoltativa): in tale ipotesi, dovranno ovviamente essere riconosciuti al professionista i relativi i costi di intervento. 

 

Rubrica a cura dell’avv. Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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