ATTENZIONE: Copia a scopo dimostrativo, alcuni elementi potrebbero non funzionare.

Lo scorso 5 febbraio la Corte di Cassazione a sezioni unite ha emesso, in tema di guida in stato di ebbrezza, una sentenza di assoluto rilievo che, pertanto, riteniamo meriti ospitalità nella nostra rubrica "Giovedì con l'avvocato". Il caso su cui la Corte è stata chiamata a deliberare è molto semplice: un soggetto, dopo aver alzato il gomito ad una festa, si mette alla guida della propria automobile e, sulla strada del ritorno a casa, viene fermato da una pattuglia della polizia locale.

Il test dell’etilometro, a cui il fermato viene sottoposto, mostra un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/ml. Attesa la violazione dell’art. 186, comma 2, del d.lgs 285/1992 gli atti vengono trasmessi alla Procura della Repubblica competente. All’esito del procedimento che ne segue il reo viene condannato, mediante decreto penale di condanna, alla pena di 23.500 euro di ammenda, di cui 22.500 in sostituzione di 90 giorni di arresto. Ma non è questo quel che più conta nella presente vicenda.

Quel che più rileva è che il difensore dell’imputato, già nel proprio primo atto difensivo, aveva eccepito la nullità del test dell’etilometro sull’assunto che fosse stato effettuato senza avvisare il fermato della possibilità di avvalersi, già in fase di effettuazione del test, di un avvocato. Sosteneva infatti il difensore che ai sensi dell’art 114 disp. att. c.p.p. gli agenti accertatori fossero obbligati, al momento del fermo e comunque prima dell’effettuazione del test, ad avvisare il fermato della facoltà di assistenza legale.

A seguito di questa eccezione, sussistendo contrasto di orientamenti tra le varie sezioni della Cassazione penale, le sezioni unite son state chiamate a pronunciarsi in proposito. E, per l’appunto il 5 febbraio scorso, la Corte (sentenza n. 5396/2015) ha stabilito che è nullo l’accertamento del test dell’etilometro (un atto da ritenersi indifferibile ed urgente) se, al momento in cui viene effettuato, il fermato non viene avvisato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Che l’avviso sia stato rivolto al fermato, è dunque circostanza che deve chiaramente risultare dal verbale redatto dall’organo accertatore. La Cassazione ha poi stabilito, circostanza questa importantissima, che l’eccezione di nullità può essere sollevata dal difensore  fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

E’ chiara dunque la portata della sentenza in relazione ai procedimenti a tutt’oggi pendenti in primo grado di giudizio.

 

Rubrica a cura dell’avvovato Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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