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Il primo numero della rubrica "Giovedì con l'avvocato" si occupa di un argomento di stagionale interesse, ovvero degli infortuni che avvengono sulle piste da sci ed, in particolare, della richiesta di risarcimento danni esperibile allorquando il sinistro avviene per inadempimento del gestore.

Fino a qualche tempo fa la giurisprudenza maggioritaria affermava che il gestore della pista rispondeva dei danni quando il soggetto infortunato riusciva a  dimostrare sia di aver sofferto il danno e sia l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno stesso e la condotta, dolosa o colposa, del gestore. Si trattava di una responsabilità del gestore che il diritto definisce di natura "extracontrattuale". Come è facile comprendere, un tale contesto appariva certo favorevole al gestore.

Tale situazione è grandemente mutata, in senso favorevole agli utenti, a seguito della diffusione dello skipass, ovvero di quel contratto (comprensivo di tutti i servizi che l’utente può utilizzare  durante la validità dello skipass) che i singoli fruitori, obbligatoriamente, sottoscrivono con il gestore per poter utilizzare i servizi stessi.  

Il contratto di skipass nasce dall’incontro tra la volontà dell’utente e del gestore quando il primo acquista il biglietto (lo skipass). Con l’acquisto, l’utente accede alla possibilità di utilizzare i conseguenti servizi mentre il gestore, dal canto suo, assume l’onere di doverli fornire correttamente: il riferimento è alla regolare manutenzione del fondo pista, così come alla sicurezza degli impianti, e via dicendo. Il gestore, a termini di contratto, risponderà dei sinistri che potranno verificarsi in fase di risalita ed in fase di discesa e, comunque, in tutti i casi in cui, in relazione ai servizi collegati allo skipass, sussisterà una diretta correlazione tra l’infortunio e l’inadempimento contrattuale del gestore. La responsabilità del gestore, stante l’esistenza dello skipass, è in tal caso, di natura contrattuale. Un esempio pratico vale a chiarire la situazione: uno sciatore sbatte contro la rete di protezione non correttamente ancorata al terreno  e, per diretta conseguenza, cade in un burrone riportando lesioni. Il gestore si difende in giudizio affermando che l’infortunio è dipeso dalla condotta imprudente dello sciatore e non dalla mancanza di un moschettone di ancoraggio che, di per sé, afferma, non ha compromesso il sistema di protezione. Il gestore, all’esito della perizia svolta sul manufatto, è stato condannato. Caso verificatosi sulla pista "Paganella2", sulle Dolomiti. Sentenza del tribunale di Trento del 23.04.2013.

Proprio in ragione del rapporto, ora di natura contrattuale, esistente tra utente e gestore, il primo, rispetto al passato, potrà limitarsi (così ora si esprime la giurisprudenza maggioritaria) a dare dimostrazione dell’avvenuto inadempimento contrattuale da parte del gestore (e non più, come in precedenza, il danno ed il nesso di causalità tra questo e l’indempimento): graverà infatti sul gestore l’onere di dimostrare che il sinistro è avvenuto per causa a lui non imputabile, ovvero per fatti in alcun modo riconducibili all’inesatta fornitura dei servizi collegati allo skipass, ma bensì, e diversamente, dalla mera condotta osservata dall’utente.  

Da ultimo giova evidenziare che al contratto di skipass è applicabile la disciplina "del consumatore", ovvero quella serie di norme (D.lgs 206/2005, codice del consumo) formata a tutela dei diritti degli utenti: tra le varie tutele, in particolare, si segnala l’applicabilità del principio del foro del consumatore, ovvero il fatto che il giudice competente a decidere sulla controversia potrà essere, a scelta del consumatore, quello del luogo ove l’infortunato risiede, in alternativa a quello in cui si è verificato il sinistro.  

 

A cura dell’avvocato Stefano Savoldelli del foro di Bergamo

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