La Pubblica Amministrazione non chiede più certificati
La legge 183/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2012, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato (come residenza, iscrizione in un Albo, situazione penale) sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi non possono quindi richiedere certificati al privato e neppure accettarli.
Per conoscere qualità e stati di un cittadino le pubbliche amministrazioni hanno soltanto due possibilità:
- chiedere ed ottenere i dati di cui hanno bisogno riguardanti un privato direttamente dagli enti che li possiedono;
- invitare il privato interessato a redigere una dichiarazione che riporti i dati di cui hanno bisogno (autocertificazione).
Attenzione, però, l'autocertificazione, specie se i dati da riportare sono numerosi e complessi, può portare al rischio di una dichiarazione infedele (con tutte le problematiche che ne conseguono). Sarebbe dunque preferibile l'acquisizione d'ufficio dei dati direttamente dagli enti certificatori.
Per il cittadino sarebbe meglio utilizzare la dichiarazione sostitutiva solo quando si tratta di atti di notorietà (con la quale si dichiarano fatti, qualità e stati personali che non sono certificabili da nessun ente pubblico)
Restano alcuni casi, regolati dall'art. 49 del Dpr 445/2000, in cui l'autocertificazione è esplicitamente esclusa (es.: certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi e brevetti, di origine di una merce, ...)