VOTO ITALIANI ALL’ESTERO
Referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione “Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e “Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)” indetti per il giorno di domenica 28 maggio 2017
In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto ed in attesa che l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione si pronunci sull’abrogazione dei quesiti referendari (art. 39 della legge n. 352/1970) a seguito della valutazione del decreto-legge 17/03/2017, n. 25, valutazione che potrebbe condurre all'interruzione delle consultazioni referendarie, nella G.U. - Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di domenica 28 maggio 2017 i Referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione con le seguenti denominazioni:
Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori." ?»;
Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)
«Volete voi l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)"?».
Ai fini dell'avvio dei procedimenti referendari, si forniscono di seguito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti.
- ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Si fornisce un apposito modello 1 di opzione che potrà essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
CONTATTI UTILI
Ufficio Elettorale del Comune di Casnigo – Sig.ra Lucia Sorice
Via Raimondo Ruggeri n. 38 – 24020 Casnigo (BG)
Tel. 035/724316 - Fax 035/740069
e-mail: lucia.s@comune.casnigo.bg.it - PEC: protocollo@cert.casnigo.it
- Opzione degli elettori residenti all’estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2011; art. 4 del D.P.R. n. 104 del 2003).
Per i predetti referendum trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52.
Gli elettori residenti all’estero, come è noto, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione. Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo 25 marzo 2017.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dell’elettore stesso che sottoscrive) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d’informazione all’estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l’altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.
Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d’opzione che gli elettori residenti all’estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.
Per scaricare il MODELLO: clicca qui