Emergenza neve |
In considerazione del verificarsi di eventi nevosi, l’Amministrazione Comunale ricorda che il Regolamento Comunale R.S.U. (art. 56) prevede l’obbligo per i Cittadini di: “In caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della cunetta per una larghezza di 30 cm. e di eventuali caditoie o tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all’apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il fronte dello stabile da essi abitato e occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale.Nel caso di strade sprovviste di marciapiede, l’obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt.1. Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto lo zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell’incolumità dei pedoni. E’ fatto obbligo, inoltre, di abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde, che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per i pedoni. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 30 cm. è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni, in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare la carreggiata con gli spazzaneve. I proprietari debbono rimuoverle o almeno lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico ed asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico. |